Fatti
La banca Y. si era costituita fideiussore nel 1992 per gli obblighi di locazione di una società di nuova costituzione nei confronti del locatore, la società X. AG. L'importo massimo della fideiussione ammontava a 463'000 CHF e la sua durata era limitata fino al 1° agosto 1994. Non avendo il debitore principale adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, il locatore si è fatto rilasciare una cambiale a suo favore per i canoni di locazione non pagati, scaduta il 31 dicembre 1993 per un importo di 342'289.20 CHF. Dopo l'apertura del fallimento del debitore principale, il locatore ha citato in giudizio la banca fideiussore per il pagamento della fideiussione. I gradi inferiori hanno respinto la domanda sul presupposto che il locatore avesse agito troppo tardi contro la fideiussione dopo l'apertura del fallimento del debitore principale, non rispettando così l'esigenza di cui all'art. 510 cpv. 3 CO di un procedimento avviato e proseguito senza interruzione significativa.Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'esigenza di celerità di cui all'art. 510 cpv. 3 CO riguardi solo il credito principale e non il credito di fideiussione. Salvo diverso accordo, è sufficiente che il creditore notifichi alla fideiussione entro quattro settimane dal procedimento contro il debitore principale che intende far valere la fideiussione. Non è necessaria un'azione entro un termine determinato per il perseguimento dei diritti nei confronti della fideiussione. Nel caso di specie, il locatore ha quindi fatto valere la fideiussione in tempo utile ai sensi di legge.
La struttura giuridica della cambiale propria si distingue da quella della cambiale tratta. La cambiale propria è un riconoscimento di debito astratto soggetto alle norme del diritto cartolare, ma che non libera il debitore dall'obbligazione sottostante. Finché la cambiale non è girata a un terzo in buona fede, il…