Art. 16 LAVS
Prescrizione
1 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 cpv. 1 LPGA , per i contributi secondo gli articoli 6 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
2 Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al cpv. 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. Durante la procedura d’inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC ) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L’articolo 149a cpv. 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all’articolo 20 cpv. 3 .
3 Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell’indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all’articolo 25 cpv. 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 cpv. 1, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all’imposta federale diretta sull’utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all’articolo 25 cpv. 3 LPGA, un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1541 citazioni
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2Art. 52 LAVS: Responsabilità degli organi347 citazioni
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3189 citazioni
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4148 citazioni
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5Si giustifica piuttosto applicare per analogia il termine decennale di cui all'art. 137 cpv. 2 CO. (consid. 3)141 citazioni
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6124 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti12 citazioni
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Altersrente)12 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti9 citazioni
Ultime sentenze del TF
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