Fatti

La società Stauffer AG non aveva effettuato il conteggio dei contributi AVS per le retribuzioni corrisposte a G., che essa considerava come lavoratrice autonoma. La cassa di compensazione ha emesso una decisione di pagamento complementare per gli anni 1965-1969 e una decisione di risarcimento danni per i contributi del datore di lavoro e le spese amministrative imprescrittibili degli anni 1960-1964. Il tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto la richiesta della cassa di compensazione, ritenendo che la società Stauffer AG non avesse commesso negligenza grave. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro non ha lo status di organo dell'assicurazione, ma agisce come sostituto designato dalla legge per il recupero dei contributi paritetici. Il suo obbligo di conteggiare i contributi presso la cassa di compensazione costituisce un compito di diritto pubblico. L'inadempimento di tale obbligo equivale a una grave violazione delle prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta l'obbligo di risarcire il danno integrale.

Nel caso di specie, sebbene la società Stauffer AG non abbia agito…