Art. 97 OG
Accertamento inesatto dei fatti
1 Il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
2 Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cambiamento della giurisprudenza). - Se l'assicurato assume durante il periodo di controllo litigioso un'occupazione adeguata - segnatamente dal profilo salariale -, ovvero un'attività la cui retribuzione corrisponde al…139 citazioni
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2Ne discende che le decisioni incidentali concernenti la concessione o il rifiuto dell'effetto sospensivo emanate in questa materia sono fondate sul diritto federale. - L'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità gi…134 citazioni
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3Determinazione dell'indennità108 citazioni
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4Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; maestre di attività tessili zurighesi101 citazioni
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5Art. 85 cpv. 2 LAVS, art. 81 cpv. 3 OAVS: Formalità della procedura di azione92 citazioni
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6Art. 103 cpv. 4 LADI: Insussistenza di un diritto a ripetibili a favore di un istituto d'assicurazioni sociali84 citazioni
Ultime sentenze del TF
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