Fatti

Il caso concerne una decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) contro G. e la Commissione di ricorso in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti del cantone di Zurigo. La Cassa di compensazione del cantone di Zurigo aveva presentato una pretesa per contributi di sicurezza sociale non pagati nella bancarotta della società K. AG. Il piano di ripartizione e l'inventario erano stati pubblicati nella Foglio ufficiale svizzero del commercio (FUSC) il 19 marzo 1988. La Cassa di compensazione aveva poi chiesto all'ufficio fallimenti se avrebbe subito una perdita e aveva ricevuto una risposta affermativa il 24 marzo 1988.

Il 10 marzo 1989, la Cassa di compensazione aveva emesso una decisione di risarcimento del danno a carico di G., che era stata spedita in raccomandata, ma non era stata reclamata dal destinatario. La decisione era stata spedita nuovamente il 23 marzo 1989, ma non era stata ricevuta da G. prima della scadenza del termine di un anno.

La Commissione di ricorso aveva respinto la richiesta della Cassa di compensazione, ritenendo che la pretesa di risarcimento del danno era prescritta. L'UFAS aveva presentato un ricorso contro questa decisione, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso e la rimessione della causa per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni aveva esaminato la questione se la pretesa di risarcimento del danno era prescritta. Aveva ritenuto che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la parte lesa ha conoscenza del danno, ciò che corrisponde in questo caso alla pubblicazione del piano di ripartizione e dell'inventario nella FUSC.

Il Tribunale aveva anche esaminato la questione se la decisione di risarcimento del danno era stata validamente notificata a G. Aveva ritenuto che la notifica di una decisione è una formalità essenziale che deve essere compiuta in modo regolare, ma che la prescrizione della pretesa di risarcimento del danno è salvaguardata…