Fatti
Parti:
Ricorrente: [A. GmbH]
Ricorsa: [B.] in liquidazione, precedentemente [C.]
Tribunali:
Tribunale distrettuale di Einsiedeln (giudice unico)
Tribunale cantonale di Schwyz, camera di ricorso
Tribunale federale, II sezione civile
Data della decisione del Tribunale federale: 11 maggio 2020
Fatti:
La [A. GmbH] ha richiesto un'apertura di credito provvisoria contro la [B.] in un procedimento di esecuzione. Il Tribunale distrettuale di Einsiedeln ha respinto la domanda, e il Tribunale cantonale di Schwyz ha confermato questa decisione. La [A. GmbH] ha presentato un ricorso al Tribunale federale. Il procedimento è stato sospeso dopo che l'ufficio fallimentare di Altstetten-Zurigo ha comunicato che era stato avviato un procedimento fallimentare contro la [B.] . La ricorrente non ha contestato l'annullamento della sospensione e l'archiviazione del procedimento.
Legge
Secondo l'art. 206 cpv. 1 LEF, le procedure di esecuzione pendenti sono annullate di diritto con l'apertura del fallimento. Questo vale anche per i procedimenti derivanti da tali procedure, come il procedimento di apertura di credito. L'apertura del fallimento contro la ricorsa è stata disposta l'8 agosto 2019, e il tribunale fallimentare ha ordinato il 9 settembre 2019 l'esecuzione del procedimento sommario. In base a questa situazione, non esiste più un interesse alla protezione giuridica nella causa.
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