Art. 66 OAI
Legittimazione
1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l’assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura.
1bis Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all’articolo 6a LAI a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.
2 Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l’autorizzazione di cui all’articolo 6a LAI firmando la comunicazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 103 lett. a OG: Legittimazione a interporre opposizione22 citazioni
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2Domanda tardiva; ricupero più esteso di assegni per grandi invalidi non riscossi14 citazioni
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3Art. 66 cpv. 1 e 2 OAI (in relazione con l'art. 46 LAI). - Se l'assicurato è capace di discernimento, solo egli stesso, a differenza di quanto vale per l'esercizio del diritto a prestazioni (art. 66 cpv. 1 OAI), può con…13 citazioni
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4Art. 46 LAI e 103 lit. a OG7 citazioni
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5Facoltà dell'assicuratore malattia di annunciare un assicurato all'assicurazione per l'invalidità5 citazioni
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6Legittimazione a ricorrere dell'autorità competente in materia di assistenza sociale3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni23/07/2015 · 7 citazioni de
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3 citazioni06/05/2013 · 3 citazioni de
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3 citazioni04/05/2011 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.