Art. 66 OAI

Legittimazione

1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l’assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura.
1bis Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all’articolo 6a LAI a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.
2 Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l’autorizzazione di cui all’articolo 6a LAI firmando la comunicazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 103 lett. a OG: Legittimazione a interporre opposizione
    · 11/10/2004 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Domanda tardiva; ricupero più esteso di assegni per grandi invalidi non riscossi
    · 06/05/2013 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 66 cpv. 1 e 2 OAI (in relazione con l'art. 46 LAI). - Se l'assicurato è capace di discernimento, solo egli stesso, a differenza di quanto vale per l'esercizio del diritto a prestazioni (art. 66 cpv. 1 OAI), può con…
    · 09/08/1994 · 13 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 46 LAI e 103 lit. a OG
    · 04/01/1972 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Facoltà dell'assicuratore malattia di annunciare un assicurato all'assicurazione per l'invalidità
    · 25/03/2009 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Legittimazione a ricorrere dell'autorità competente in materia di assistenza sociale
    · 22/03/2023 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.