Fatti

Con decisione del giudice della protezione del matrimonio del tribunale distrettuale X. del 27 agosto 1969, il matrimonio comune dei coniugi Ida ed Erwin S. è stato sospeso per una durata indeterminata e il marito è stato obbligato a versare alla moglie un contributo di mantenimento mensile di 650 franchi. Nel precedente processo di divorzio, che è stato cancellato a seguito del ritiro del reclamo, era stata ordinata una perizia psichiatrica su Ida S., secondo la quale soffriva di schizofrenia di tipo paranoide. Con decisione del 4 febbraio 1970, la cassa di compensazione ha respinto la richiesta di Erwin S. del 14 ottobre 1969 per l'assegnazione di una rendita d'invalidità a favore della sua moglie, con la motivazione che l'assicurata stessa non era d'accordo con questa richiesta e non richiedeva prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Legge

Nel suo ricorso, Erwin S. ha sostenuto di essere legalmente tenuto a mantenere sua moglie e di avere quindi un diritto legale alle prestazioni dell'assicurazione invalidità. Con decisione del 23 novembre 1970, la commissione di ricorso dell'AVS del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. Il marito non poteva più far valere i diritti materiali della moglie, poiché quest'ultima aveva già rinunciato in modo vincolante alle prestazioni dell'assicurazione invalidità. La malattia mentale di cui soffriva l'assicurata non cambiava nulla, poiché non era abbastanza grave da alterare la sua capacità di discernimento e quindi la sua capacità di agire.

Il Tribunale federale delle…