Fatti
Il signor D., nato nel 1952, era assicurato obbligatoriamente per le cure mediche presso Helsana Assicurazioni SA (di seguito: Helsana), quando il 7 febbraio 2007 si sottopose a un intervento di cataratta. Helsana si fece carico dei costi di tale intervento. Già prima e nuovamente dopo l'intervento, ha invitato l'assicurato a iscriversi all'Assicurazione Federale per l'Invalidità (di seguito: AI) per ottenere prestazioni (misure di integrazione medica). Poiché ciò non era avvenuto, Helsana ha provveduto a iscrivere D. presso l'AI.
Con decisione del 29 ottobre 2007, l'Ufficio AI di Berna non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni, in quanto Helsana non era legittimata a iscrivere l'assicurato. Accogliendo il ricorso presentato da Helsana contro tale decisione, il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha annullato la decisione impugnata e rinviato il caso all'"Ufficio AI per l'ulteriore seguito nel senso delle considerazioni".
L'Ufficio AI di Berna presenta ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo che la decisione di prima istanza sia annullata.
Legge
Il Tribunale federale afferma che Helsana, in quanto assicuratore tenuto a prestazioni anticipate ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA, è autorizzata a iscrivere l'assicurato presso l'Assicurazione Invalidità. Sebbene ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 OAI siano legittimati a far valere il diritto solo l'assicurato, il suo rappresentante legale nonché le autorità o i terzi che assistono regolarmente o curano permanentemente l'assicurato, Helsana non rientra in questa definizione.
Tuttavia, l'art. 70 cpv. 3 LPGA stabilisce l'obbligo della persona assicurata di far valere i suoi diritti nei confronti di altri assicuratori. Se la persona assicurata non adempie a tale obbligo, ne…