Art. 24 LPGA
Estinzione del diritto
1 Il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
2 Se il responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si estingue.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inizio della decorrenza del termine di perenzione del diritto alla restituzione nel sistema del terzo garante33 citazioni
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2Domanda tardiva; ricupero più esteso di assegni per grandi invalidi non riscossi32 citazioni
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3Art. 26 cpv. 2 LPGA: Diritto a interessi di mora in caso di pagamento di arretrati26 citazioni
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4Inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi dopo l'entrata in vigore della 5 a revisione dell'AI23 citazioni
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5Vecchio art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 prima frase nonché vecchio art. 48 cpv. 2 prima frase LAI (in vigore fino al 31 dicembre 2007); art. 8 cpv. 1 Cost.; nascita del diritto alla rendita e inizio della rendita (dirit…21 citazioni
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6Pagamento retroattivo di prestazioni complementari20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità (indennità per grande invalidità)35 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni34 citazioni
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19 citazioni18/02/2008 · 19 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.