Fatti
L., nato il 29 dicembre 1944, si è annunciato per la prima volta il 22 maggio 2007 per ottenere un'indennità per bisogno d'assistenza dell'AI. L'ufficio AI del Cantone di Turgovia ha negato il diritto. L. si è nuovamente annunciato il 14 dicembre 2009 per ottenere l'indennità per bisogno d'assistenza, richiesta respinta anche in questo caso dall'ufficio AI. A seguito del ricorso di L., il Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha annullato la decisione dell'ufficio AI e rinviato il caso alla Cassa di compensazione del Cantone di Turgovia per ulteriore trattazione. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi presentato ricorso.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Contrariamente al testo dell'art. 42 cpv. 4 LAI, che rimanda all'art. 29 cpv. 1 LAI, l'inizio del diritto all'indennità per bisogno d'assistenza non si basa su questa disposizione. Piuttosto, continua ad applicarsi analogicamente l'art. 28 cpv. 1 LAI. Le modifiche del diritto alla rendita nell'ambito della 5a revisione dell'AI, che hanno portato a una nuova regolamentazione dell'inizio della rendita all'art. 29 cpv. 1 LAI, non riguardano l'indennità per bisogno d'assistenza. Il suo inizio del diritto dovrebbe avvenire il più presto possibile, per aumentare le possibilità di un reinserimento o di mantenimento del posto di lavoro. Questo obiettivo…