Art. 35 OAI
Nascita ed estinzione del diritto
1 Il diritto all’assegno per grandi invalidi nasce il primo giorno del mese in cui si sono verificate le condizioni di questo diritto.
2 Se, in seguito, il grado d’invalidità subisce una modifica importante, si applicano gli articoli 87–88bis. Se uno degli altri presupposti al diritto all’indennità venisse a cadere, o se morisse il beneficiario, il diritto si estingue alla fine del mese in cui l’evento si è verificato.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 35 cpv. 1 e art. 37 OAI: Grado di grande invalidità determinante76 citazioni
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2Inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi dopo l'entrata in vigore della 5 a revisione dell'AI17 citazioni
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3Art. 37 OAINF: Inizio del diritto a un assegno per grandi invalidi8 citazioni
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4Art. 66quater OAVS: Coordinamento degli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (e dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) con quelli dell'assicurazione contro gli infortuni8 citazioni
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5Art. 42 LAI e 35 cpv. 1 OAI8 citazioni
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67 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (Geburtsgebrechen, Hilflosenentschädigung)74 citazioni
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42 citazioni14/09/2015 · 42 citazioni de
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26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.