Fatti

Il signor X, nato nel 1931, è stato registrato il 9 maggio 1995 per il ricevimento di un'indennità per bisogno d'assistenza dell'assicurazione invalidità. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo ha concesso a sua moglie A. un'indennità per bisogno d'assistenza di grado lieve per i mesi da marzo a maggio 1995 e un'indennità per bisogno d'assistenza di grado grave per i mesi di giugno e luglio 1995. A. ha presentato un ricorso contro la decisione per i mesi da marzo a maggio 1995 e ha richiesto un'indennità per bisogno d'assistenza di grado grave a partire dal 1° marzo 1995. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato l'atto amministrativo impugnato e ha stabilito che per i mesi da marzo a maggio 1995 sussiste il diritto a un'indennità per bisogno d'assistenza di grado medio. L'ufficio AI ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendone l'annullamento.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le variazioni del bisogno d'assistenza durante il periodo di attesa annuale devono essere prese in considerazione nel calcolo dell'indennità per bisogno d'assistenza. Sebbene le norme sulla revisione della rendita e dell'indennità per bisogno d'assistenza (art. 86 a 88bis OAI) si riferiscano principalmente a modifiche che intervengono dopo la nascita del diritto, un peggioramento del bisogno d'assistenza durante il periodo di attesa non può essere ignorato, in quanto i requisiti di durata ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI devono essere rispettati anche nell'ambito del bisogno d'assistenza.

Per determinare il grado medio di bisogno d'assistenza durante il periodo di attesa, ci si deve basare sugli importi di indennità di cui all'art. 37 OAI. Pertanto, l'indennità mensile per bisogno d'assistenza è pari all'80% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia semplice…