Fatti
Parti e svolgimento del procedimento: La ricorrente (nata nel 1961) ha ricevuto, a causa di problemi psichici, a partire da maggio 2016 una rendita d’invalidità al 25% e, a partire da settembre 2016, una rendita d’invalidità totale. Nel settembre 2020 ha richiesto l’indennità per l’assistenza, respinta dall’Ufficio AI del Cantone Zurigo con decisione del 17 febbraio 2021. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo ha respinto il ricorso con sentenza del 28 febbraio 2022. La ricorrente si rivolge al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico e chiede l’annullamento della sentenza impugnata nonché la concessione dell’indennità per l’assistenza.
Fatto: La ricorrente soffre di menomazioni psichiche e chiede l’indennità per l’assistenza per una non autosufficienza di grado medio o lieve. È controverso se necessiti regolarmente di aiuto di terzi per le attività quotidiane cura della persona e deambulazione/contatto con l’esterno e se sia permanentemente bisognosa di accompagnamento pratico nella vita quotidiana. L’Ufficio AI ha fondato il diniego su una perizia del 3 dicembre 2020, che non ha accertato un aiuto regolare di terzi o un accompagnamento pratico nella vita quotidiana nel grado richiesto. La ricorrente censura in particolare un accertamento incompleto dei fatti, la mancata considerazione di referti medici aggiornati e l’omessa acquisizione di un parere del Servizio medico regionale (SMR).
Legge
Basi giuridiche e parametro di valutazione: Il Tribunale federale verifica se il giudice di grado inferiore ha violato il diritto federale, in particolare le disposizioni sull’indennità per l’assistenza (art. 9 LPGA, art. 42 LAI, art. 35 segg. OAI). Si basa sul fatto accertato dal giudice di grado inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e lo corregge solo in caso di errori evidenti (art. 105 cpv. 2 LTF). L’interpretazione del concetto di non autosufficienza è una questione di diritto, mentre l’accertamento delle attività quotidiane costituisce una questione di fatto. Una perizia deve soddisfare determinati requisiti per avere valore probatorio (ad esempio, plausibilità, dettaglio, considerazione delle diagnosi mediche e delle indicazioni delle persone che prestano aiuto).
Valutazione della perizia e accertamento dei fatti: Il Tribunale federale conferma che la perizia del 3 dicembre 2020 soddisfa i requisiti di valore probatorio. Il giudice di grado inferiore poteva fondarsi su di essa, poiché non erano ravvisabili errori evidenti. La ricorrente non ha potuto dimostrare specifiche incertezze o nuove menomazioni che avrebbero richiesto un accertamento integrativo. La mancata acquisizione di un parere del SMR o di referti medici più recenti non costituisce un vizio procedurale, poiché la ricorrente non ha addotto, in modo concreto, un peggioramento delle sue condizioni di salute o nuove necessità di assistenza.
Valutazione della non…