Art. 69 OAI
In generale
1 L’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l’articolo 44.
2 Se tali condizioni sono adempite, l’ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l’attività, la capacità di lavoro e l’idoneità all’integrazione. A tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell’aiuto pubblico o privato agli invalidi. ...
3 Gli uffici AI possono convocare gli assicurati per un colloquio. La data del colloquio deve essere comunicata loro entro un termine adeguato.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1476 citazioni
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2Art. 36, art. 69 cpv. 2 OAI (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2002): Esame delle circostanze ai fini del diritto al sussidio per la cura di minorenni458 citazioni
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3Contributo per l'assistenza329 citazioni
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4Domanda di ricusazione285 citazioni
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5Art. 4 Cost., art. 69 cpv. 2, seconda frase, OAI, art. 12 lett. c PA, art. 49 PCF in relazione con l'art. 19 PA: Principi in tema di amministrazione delle prove, particolarmente nel caso di richiesta di informazioni da…29 citazioni
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6Art. 69 cpv. 2 e art. 72bis OAI: Diritti di partecipazione in caso di perizia presso un centro d'accertamento medico18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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133 citazioni28/05/2014 · 133 citazioni de
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Invalidenversicherung (Geburtsgebrechen, Hilflosenentschädigung)87 citazioni
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Assicurazione invalidità80 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.