Fatti
- Il Tribunale federale ha dovuto decidere se l'art. 44 LPGA, che prevede la comunicazione del nome del perito alla persona assicurata e il suo diritto di ricusazione, sia applicabile anche alle valutazioni effettuate da un Centro di Valutazione Medica (MEDAS). - L'ufficio AI aveva comunicato all'assicurato solo il Centro di Valutazione MEDAS, senza indicare i nomi dei medici che avevano effettuato la perizia. L'assicurato ha presentato un ricorso contro questa decisione. - Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'art. 44 LPGA si applica anche alle valutazioni effettuate da un MEDAS. La conoscenza dei nomi dei periti è indispensabile per l'assicurato al fine di poter verificare eventuali motivi di ricusazione. - Il Tribunale federale ha obbligato gli uffici AI a comunicare all'assicurato i nomi dei medici che hanno effettuato la perizia, non appena noti. Eventuali obiezioni dell'assicurato devono essere fatte valere nei confronti dell'ufficio AI, che deve decidere in merito con una decisione impugnabile.Legge
- Secondo l'interpretazione del Tribunale federale, l'art. 44 LPGA comprende anche le valutazioni effettuate da istituzioni come il MEDAS, poiché il legislatore ha utilizzato il termine "perito" in senso funzionale. Ciò che conta è chi redige la perizia e ne è responsabile, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o di un'istituzione. - Il Tribunale federale ritiene che lo scopo dell'art. 44 LPGA sia quello di disciplinare uniformemente i diritti di partecipazione degli assicurati e di evitare vizi…