Art. 44 LPGA

Perizia

1 Se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti:
  1. a. perizia monodisciplinare;
  2. b. perizia bidisciplinare;
  3. c. perizia pluridisciplinare.
2 Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 cpv. 1 e presentare controproposte.
3 Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito.
4 L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale.
5 Per le perizie di cui al cpv. 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie di cui al cpv. 1 lett. c dal centro peritale.
6 Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore.
7 Il Consiglio federale:
  1. a. può disciplinare le modalità di attribuzione dei mandati ai centri peritali, per le perizie di cui al cpv. 1;
  2. b. emana criteri per l’abilitazione dei periti medici e neuropsicologi, per le perizie di cui al cpv. 1;
  3. c. istituisce una commissione composta di rappresentanti delle assicurazioni sociali, dei centri peritali, dei medici, dei neuropsicologi, del mondo scientifico, nonché delle organizzazioni dei pazienti e di aiuto ai disabili, incaricata di sorvegliare l’abilitazione dei centri peritali, nonché la procedura e i risultati delle perizie mediche; la commissione pubblica raccomandazioni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Apprezzamento delle prove
    · 28/10/2009 · 7’048 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…
    · 28/06/2011 · 4’052 citazioni
  3. 3
    Domanda di ricusazione
    · 08/02/2006 · 3’217 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritti di partecipazione in caso di esami medici realizzati dai servizi medici regionali degli uffici AI
    · 06/07/2009 · 426 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 29 cpv. 2 Cost.: Accertamento dei fatti e rispetto del diritto di essere sentito nella procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali
    · 30/06/2006 · 367 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 69 cpv. 2 e art. 72bis OAI: Diritti di partecipazione in caso di perizia presso un centro d'accertamento medico
    · 14/07/2006 · 193 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione invalidità
    · 28/06/2011 · 295 citazioni de
  • 08/06/2015 · 247 citazioni de
  • Invalidenversicherung (Invalidenrente, Arbeitsfähigkeit)
    · 26/01/2010 · 245 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.