Fatti

Il sig. L., nato nel 1975, ha inizialmente ricevuto una rendita intera e successivamente una rendita ridotta dalla sede AI del Cantone di Argovia. Nell'agosto 2007, la sede AI ha avviato una procedura di revisione e ha richiesto un rapporto sull'evoluzione del caso dal medico curante psichiatra. Inoltre, ha fatto esaminare il sig. L. da uno specialista in psichiatria e psicoterapia del servizio medico regionale (RAD). Con decisione del 21 aprile 2008, la sede AI ha ridotto la rendita intera a una rendita ridotta. Il sig. L. ha presentato ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che l'art. 44 LPGA, che disciplina il diritto dell'assicurato di ricusare per validi motivi un perito nominato dall'assicuratore, è applicabile nella procedura dinanzi alle sedi AI. Tuttavia, questa disposizione non si applica agli esami effettuati dai servizi medici regionali (RAD). Questi fanno parte dell'amministrazione e i loro rapporti sono documenti interni all'assicurazione, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44 LPGA.

Il Tribunale federale ha spiegato che il legislatore ha voluto dotare i RAD della competenza di effettuare autonomamente accertamenti medici, sul modello dell'assicurazione contro gli infortuni, al fine di potersi formare un'opinione in vista di ulteriori accertamenti. I medici RAD…