Art. 57a LAI
Preavviso
1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA .
2 Se la decisione prevista concerne l’obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro assicuratore prima di emanare la decisione.
3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di essere sentito; procedura di audizione preliminare273 citazioni
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2Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…141 citazioni
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3Procedura di preavviso di decisione e diritto di essere sentito50 citazioni
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4Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici20 citazioni
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5Diritti di partecipazione in caso di esami medici realizzati dai servizi medici regionali degli uffici AI17 citazioni
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6Restituzione di prestazioni percepite indebitamente; decorrenza del termine di perenzione8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (Verwaltungsverfahren)49 citazioni
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Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità, revisione)37 citazioni
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Assicurazione invalidità31 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.