Fatti

Il signor A., nato nel 1962, era impiegato come magazziniere presso la società B. AG dal 1° ottobre 2003. Il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro per motivi di salute al 31 ottobre 2014. L'assicurato si è annunciato presso la cassa di disoccupazione Unia il 28 agosto 2014 per il percepimento di indennità a partire dal 1° novembre 2014. La cassa di disoccupazione ha erogato indennità giornaliere sulla base di un reddito assicurato di Fr. 6'549.- e di un grado di occupazione previsto del 100%.

L'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha prospettato al signor A. con decisione preliminare del 6 febbraio 2015 una rendita AI intera a partire dal 1° ottobre 2014 con un grado di invalidità del 100%, una rendita AI dimezzata a partire dal 1° marzo 2015 con un grado di invalidità del 58% e ha negato il diritto a una rendita a partire dal 1° aprile 2015 con un grado di invalidità del 36%. Successivamente, la cassa di disoccupazione gli ha comunicato che il reddito assicurato doveva essere adeguato al grado di invalidità fissato dall'assicurazione invalidità.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, in linea di principio, solo la decisione (non ancora passata in giudicato) dell'assicurazione invalidità o di un'altra assicurazione sociale costituisce una base sufficiente per l'adeguamento del reddito assicurato. Sono fatti salvi i casi in cui, prima dell'emanazione della decisione dell'assicurazione invalidità, il grado di incapacità al guadagno risulta già prevedibile dalla decisione preliminare, ad esempio quando non ci si aspettano obiezioni contro la decisione preliminare o quando viene prospettata una rendita AI intera in presenza di una residua capacità lavorativa.

Nel caso in esame, l'assicurato aveva sollevato obiezioni contro la decisione preliminare e richiesto ulteriori accertamenti medici. Pertanto, al momento della decisione…