Fatti

Con decisione del 10 ottobre 2003, l'Ufficio AI di Berna ha riconosciuto a R. una rendita AI parziale al 55% di invalidità. Con decisioni del 25 ottobre 2006, l'Ufficio AI ha ridotto retroattivamente la rendita del coniuge di R. e ha richiesto la restituzione delle prestazioni percepite in eccesso. Successivamente, l'Ufficio AI ha anche ridotto retroattivamente la rendita di R. a partire dal 1° febbraio 2003. R. ha presentato ricorso contro queste decisioni.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha annullato le decisioni, in quanto non era stato svolto alcun procedimento di preavviso prima della loro emanazione. L'Ufficio AI ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso dell'Ufficio AI. Ha deciso che, prima della riduzione retroattiva della rendita, deve essere garantito il diritto di essere sentiti, ma non è necessario svolgere un procedimento di preavviso.

La disposizione di cui all'art. 73bis cpv. 1 OAI, secondo la quale in tali casi non è necessario un procedimento di preavviso, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Il…