Art. 54 LAI
Uffici AI cantonali
1 La Confederazione provvede all’istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.
2 I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all’articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l’organizzazione interna degli uffici AI.
3 Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull’istituzione dell’ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l’ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica.
3bis Se l’ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1bis LAVS ) e non è dotato di personalità giuridica, l’istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l’UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all’articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all’articolo 67.
4 La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all’approvazione del DFI . L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
5 I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.
6 I Cantoni possono delegare compiti degli uffici AI cantonali di cui all’articolo 57 cpv. 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 68bis cpv. 1. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 201 lett. c e art. 202 OAVS in relazione con l'art. 89 OAI: Assenza di legittimazione delle casse di compensazione a interporre ricorso di diritto amministrativo2 citazioni
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2La procedura è disciplinata dagli art. 69 a 77 OAI e dall'ordinamento cantonale. - L'audizione dell'assicurato o del suo rappresentante prima della prospettata liquidazione del caso ai sensi dell'art. 73bis cpv. 1 OAI v…2 citazioni
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3Qualità di parte e legittimazione ricorsuale dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (Ufficio AI) nel procedimento penale0 citazioni
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4Consid. 3)0 citazioni
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50 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Autorizzazione all'apertura di un'istruttoria penale1 citazioni
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Assicurazione invalidità0 citazioni
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Entscheid Versicherungsgericht, 20.05.20210 citazioniIV 2020/11· 20/05/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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