Fatti
Il ricorrente A. è stato condannato il 15 marzo 2021 dal Tribunale di prima istanza di Soletta-Lebern per frode professionale, tentativo di frode professionale e frode plurima. La sentenza è stata confermata in appello il 18 ottobre 2023 dal Tribunale d’appello del Cantone di Soletta, con aumento della pena a una pena detentiva condizionale di 24 mesi e una multa condizionale di 70 aliquote giornaliere. Inoltre, è stata confermata la domanda di risarcimento danni a favore della B. AG.
L’Istituto di assicurazione invalidità di Soletta (Ufficio IV) aveva presentato ricorso contro la disposizione di archiviazione parziale della Procura di Soletta del 27 luglio 2016, ritenendo di essere stato danneggiato dalle condotte fraudolente del ricorrente. La Camera delle ricorse del Tribunale d’appello ha annullato la disposizione di archiviazione parziale il 14 novembre 2016 e ha rinviato gli atti alla Procura per la prosecuzione del procedimento. Il Tribunale federale non ha preso in considerazione un ricorso presentato contro tale decisione (sentenza del 18 agosto 2017). Il 10 luglio 2020 la Procura ha presentato l’imputazione nei confronti del ricorrente, in seguito alla quale è stata emessa la sentenza di primo grado il 15 marzo 2021 e quella di secondo grado il 18 ottobre 2023.
Il ricorrente ha lamentato nel suo ricorso al Tribunale federale che l’Ufficio IV non avesse posizione processuale nel procedimento penale e che, pertanto, non fosse legittimato a presentare ricorso contro la disposizione di archiviazione parziale. Inoltre, ha chiesto che fosse accertata la definitività della disposizione di archiviazione parziale e che fosse assolto da ogni addebito e pena.
Legge
1. Posizione processuale dell’Ufficio IV e legittimazione al ricorso Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare se all’Ufficio IV spettasse la posizione processuale necessaria per presentare ricorso contro la disposizione di archiviazione parziale. Ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, può proporre un mezzo di impugnazione qualsiasi parte che abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica di una decisione. L’Ufficio IV, tuttavia, non è una persona lesa ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP, poiché non è stato direttamente leso nei suoi diritti personali dalle condotte fraudolente. L’Ufficio IV agisce in veste autoritativa, erogando o negando prestazioni previste dalla legge nell’ambito di un rapporto di subordinazione. Le risorse finanziarie a sua disposizione non sono direttamente attribuibili e le condotte fraudolente non hanno intaccato i beni giuridici di cui esso dispone per l’adempimento dei propri compiti, bensì quelli di cui è responsabile per la gestione e la tutela. Pertanto, l’Ufficio IV non può essere costituito come parte civile ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 CPP.
2. Mancanza di diritti di parte ai sensi dell’art. 104 cpv. 2 o art. 105 cpv. 2 CPP: L’Ufficio IV non può fondare la propria posizione processuale né sull’art. 104 cpv. 2 CPP né sull’art. 105 cpv. 2 CPP. L’art. 104 cpv. 2 CPP consente sì l’attribuzione di diritti di parte alle autorità che tutelano interessi pubblici, ma ciò presuppone una chiara base legale. Nel Cantone di Soletta non è stata fatta alcuna utilizzazione di tale possibilità. Inoltre, l’art. 79 cpv. 3 LPGA attribuisce all’Ufficio IV diritti di parte solo nei procedimenti penali per violazione dell’art. 148a CP e dell’art. 87 LAVS, circostanza che non ricorre nel caso di specie. L’art. 105 cpv. 2 CPP attribuisce diritti di parte solo in caso di lesione diretta, immediata e personale, che nel caso concreto non sussiste.
3. Definitività della disposizione di archiviazione parziale Poiché l’Ufficio IV non era legittimato a presentare ricorso contro la disposizione di archiviazione parziale…