Art. 11 CPP
Divieto di un secondo procedimento
1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.
2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Abbandono parziale del procedimento; principio "ne bis in idem"104 citazioni
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2Revoca della licenza di condurre; principio "ne bis in idem"80 citazioni
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3Abbandono del procedimento fondato sull'art. 55a CP; principio "ne bis in idem"; indivisibilità della querela e della desistenza dalla stessa41 citazioni
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4Decreto di abbandono parziale; principio "ne bis in idem"; completamento dell'accusa dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale22 citazioni
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5Nuovi fatti e mezzi di prova; riapertura di un procedimento dopo un decreto di abbandono o un decreto di non luogo a procedere22 citazioni
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6Opposizione al decreto d'accusa, ritiro dell'opposizione17 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einstellung (Steuerbetrug)38 citazioni
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Raufhandel; Teileinstellung; ne bis in idem, Willkür27 citazioni
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Angriff; Willkür, rechtliches Gehör etc.21 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.