Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [X.]
  • Ricorso: Procura generale del Cantone di Zurigo

Fatti:

  • L'ufficio del pubblico ministero di Zurigo-Limmat ha archiviato il procedimento penale contro [X.] per tentato omicidio colposo grave, aggressione e lesioni corporali semplici, ma ha emesso contemporaneamente un'ordinanza penale per rissa.
  • [X.] è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo per rissa.
  • [X.] ha presentato un ricorso in materia penale, sostenendo che la decisione di archiviazione e l'ordinanza penale si basano sullo stesso fatto e che quindi il principio "ne bis in idem" è stato violato.

Legge

Il ricorrente sostiene che la decisione di archiviazione del pubblico ministero e l'ordinanza penale si basano sullo stesso fatto e che quindi il principio "ne bis in idem" è stato violato. Il Tribunale federale constata che il principio "ne bis in idem" è applicabile solo in caso di doppia identità, cioè quando si tratta dello stesso fatto e della stessa valutazione giuridica. Nel caso in questione, tuttavia, non vi è doppia identità, poiché la decisione di archiviazione e l'ordinanza penale rappresentano valutazioni giuridiche diverse dello stesso fatto.

Inoltre, il ricorrente lamenta una violazione del dovere di orientamento ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP. Il Tribunale federale constata tuttavia che il ricorrente è stato sufficientemente informato dell'accusa di rissa durante l'interrogatorio e che quindi non vi è…