Art. 133 CP
Rissa
1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rissa158 citazioni
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2Nozione di danneggiato in caso di rissa79 citazioni
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3Rissa72 citazioni
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4Impunità nella partecipazione ad una rissa70 citazioni
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5Art. 133 CP. 1. La nozione di "partecipante" ai sensi di questa disposizione va intesa in modo ampio68 citazioni
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6Concorso retrospettivo; annullamento del primo giudizio15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Raufhandel; Teileinstellung; ne bis in idem, Willkür34 citazioni
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26 citazioni
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Einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, Raufhandel; Beweiswürdigung, in dubio pro reo24 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.