Fatti
Il 5 settembre 2008 si verificò tra il ricorrente e tre giovani uomini (A., B. e C.) dapprima una discussione verbale con reciproche ingiurie. Il ricorrente aveva in precedenza fatto notare ad A. di aver parcheggiato il proprio veicolo senza autorizzazione su un posto per visitatori. Nel corso della discussione accesa, il ricorrente chiamò la portinaia H., che poté seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda.
Dopo un insulto da parte di B., il ricorrente gli assestò un pugno al viso. A quel punto i tre giovani uomini lo spinsero a terra e lo colpirono con pugni e calci. Solo grazie all’intervento della portinaia H., di un collega estraneo ai giovani e della moglie del ricorrente, gli aggressori furono separati da lui. Il ricorrente riportò lesioni che comportarono un ricovero ospedaliero di diversi giorni e un’incapacità lavorativa di due settimane, ma senza danni permanenti.
La autorità di grado inferiore qualificò l’accaduto come rissa (art. 133 CP) e confermò sia la sussistenza dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. Il ricorrente, con il suo pugno, avrebbe provocato l’escalation della discussione e quindi partecipato attivamente alla rissa. Il suo successivo comportamento passivo sarebbe irrilevante, poiché già un singolo colpo costituisce partecipazione. Inoltre, egli avrebbe almeno accettato con dolo eventuale la partecipazione di altre persone alla lite fisica.
Legge
1. Elemento oggettivo della rissa (art. 133 CP)
L’autorità di grado inferiore e il Tribunale federale hanno confermato che una rissa presuppone uno scontro fisico reciproco tra almeno tre persone, che abbia come conseguenza la morte o una lesione corporale. Una lite tra due persone diventa rissa qualora un terzo intervenga fisicamente. Il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza nel senso che anche colui che dà inizio alla rissa deve essere considerato partecipe, qualora il fatto sia da considerarsi come reato unitario. È questo il caso quando la sequenza immediata degli eventi – discussione verbale, pugno, intervento di altre persone – forma un’azione unitaria. È irrilevante se l’autore si sia in seguito limitato a un comportamento passivo o abbia agito solo in difesa, poiché già un singolo colpo costituisce una partecipazione attiva.
2. Elemento soggettivo: dolo eventuale
L’elemento soggettivo richiede il dolo, ma è sufficiente il dolo eventuale. L’autore deve ritenere possibile il verificarsi dell’evento e accettarlo. Il Tribunale federale ha chiarito che il dolo deve riferirsi unicamente agli elementi oggettivi del reato di rissa, non già alla conseguenza di morte o lesione corporale, poiché si tratta di una condizione oggettiva di punibilità. Il ricorrente sosteneva di non aver previsto la partecipazione di altre persone, poiché al momento del pugno A. e C. si stavano intrattenendo a diversi metri di distanza. Il Tribunale federale ha respinto tale argomentazione, poiché la vicinanza spaziale, temporale e materiale degli eventi costituiva un reato unitario. Il ricorrente avrebbe dovuto prevedere che gli altri giovani si sarebbero immischiati nella lite, soprattutto dopo aver avuto una discussione verbale accesa con il gruppo.
3. Distinzione rispetto all’azione di difesa impunita
Il Tribunale federale ha…