Fatti
Il ricorrente X.A. è stato condannato in primo grado dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo il 28 aprile 2009 per lesioni personali gravi e rissa a una pena detentiva di 3 anni, di cui 23 mesi con la condizionale. Il Tribunale Federale ha accolto il 28 gennaio 2010 un ricorso del Procuratore Generale di Zurigo contro questa sentenza e ha rinviato il caso per una nuova commisurazione della pena al giudice di primo grado. Il Tribunale Superiore ha fissato la pena detentiva con sentenza del 19 luglio 2010 a 4 anni e 9 mesi.
Durante il termine di impugnazione per il ricorso di nullità presso il Tribunale di Cassazione di Zurigo e il ricorso al Tribunale Federale, il ricorrente ha commesso un altro reato, ovvero un tentativo di lesioni personali gravi. Il Tribunale Superiore ha quindi pronunciato una pena aggiuntiva di 3 anni e mezzo.
Legge
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che i presupposti per l'applicazione dell'art. 49 cpv. 2 CP non sono soddisfatti. Poiché il ricorrente ha commesso il nuovo reato solo dopo la sua condanna in primo grado del 28 aprile 2009, il Tribunale Superiore avrebbe dovuto pronunciare una pena autonoma, invece di infliggere una pena aggiuntiva ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 CP.
Per la questione se il principio di cumulazione di cui all'art. 49 cpv. 2 CP sia applicabile, è decisivo se il nuovo…