Art. 49 CP
Concorso di reati
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concorso (pronuncia di una pena unica)1’916 citazioni
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2Consid. 1).1’608 citazioni
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3Precisazione della nozione di identità del genere di pene; esecuzione di pene cumulate1’388 citazioni
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4Pena complementare (concorso retrospettivo)1’127 citazioni
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5Identità del genere delle pene in caso di concorso retrospettivo665 citazioni
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6Principio accusatorio; applicabilità dell'AETR e dell'OLR 1 in caso di reati commessi all'estero328 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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569 citazioni
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Commisurazione della pena404 citazioni
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Commisurazione della pena343 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.