Fatti

Al ricorrente X. viene rimproverato di aver maltrattato fisicamente e costretto sessualmente, ovvero violentato, la sua ex compagna A. durante la loro relazione. Inoltre, si afferma che abbia costretto A. a lavorare come barista in un club e a vendere lì, oltre a bevande, anche cocaina. Il Tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt ha condannato X. il 4 settembre 2013 per questi reati a una pena aggiuntiva di quattro anni a una sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Soletta del 15 giugno 2011, che aveva condannato X. a 8 anni di reclusione e a una multa di 500 franchi.

X. ha fatto ricorso contro le dichiarazioni di colpevolezza per violenza carnale ripetuta, costrizione sessuale ripetuta e costrizione. Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha respinto il ricorso il 22 maggio 2014 e ha pronunciato anch'esso una pena aggiuntiva di quattro anni.

X. presenta un ricorso in materia penale e chiede di essere assolto dall'accusa di violenza carnale ripetuta, costrizione sessuale ripetuta e costrizione. In subordine, chiede il rinvio del caso per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale chiarisce innanzitutto che l'art. 49 cpv. 2 CP non consente una nuova revisione della pena principale passata in giudicato. La pena aggiuntiva è la pena ridotta a seguito dell'aggravamento con la pena principale per i nuovi reati da giudicare. Il tribunale di secondo grado è vincolato al giudicato della pena principale e non può aumentarla successivamente.

Il Tribunale federale critica il fatto che l'istanza…