Art. 34 CP
Commisurazione
1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il n. commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.
2 Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, il giudice può ridurla fino a 10 franchi. Può superare l’importo massimo dell’aliquota giornaliera se la legge lo prevede. Il giudice fissa l’importo dell’aliquota secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.
4 Il n. e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione1’259 citazioni
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2Concorso (pronuncia di una pena unica)1’168 citazioni
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3Scelta del genere di pena1’064 citazioni
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4Consid. 1).969 citazioni
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5Applicazione della lex mitior nel nuovo sistema delle sanzioni; determinazione della pena in presenza della cosiddetta problematica delle interfacce (Schnittstellenproblematik)928 citazioni
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6Commisurazione della pena, scelta del genere di pena, pena pecuniaria, diritto transitorio557 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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304 citazioni
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Widerruf einer bedingt ausgefällten Geldstrafe; Strafzumessung; Genugtuung; Willkür113 citazioni
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97 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.