Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda la questione della posizione di querelante privato nell'ambito di una rissa ai sensi dell'art. 133 CP. Il richiedente X. ha presentato ricorso contro la decisione della Procura del Cantone di Berna di archiviare il procedimento contro A., uno dei presunti partecipanti alla rissa.
I fatti sono i seguenti: il 17 settembre 2013, nelle prime ore del mattino, davanti all'ingresso del club B. a C. è scoppiata una rissa. D. è stato gravemente ferito da una coltellata ed è deceduto poche ore dopo. X. è sospettato di aver ucciso D. e di aver precedentemente ferito E. A. era stato inizialmente accusato di aver partecipato allo scontro al fianco dei suoi amici D. ed E. Nel corso delle indagini, tuttavia, la Procura è giunta alla conclusione che A. non aveva preso parte alla rissa, ma aveva solo cercato di mediare tra i partecipanti (X. ed E.).
Legge
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di X. e rinviato la causa per un nuovo esame all'istanza cantonale. Esso ha ritenuto che A. avesse la posizione di querelante privato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP, in quanto era almeno indirettamente titolare del bene giuridico protetto dal reato di rissa (art. 133 CP), ovvero l'integrità fisica.
La rissa è sì un reato di pericolo astratto, ma se una persona è concretamente messa in pericolo o ferita, essa ha la posizione di querelante privato. Sebbene la rissa protegga principalmente…