Art. 322 CPP
Approvazione e impugnazione
1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.
2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
3 Un’eventuale decisione di confisca emanata nell’ambito di un decreto di abbandono può essere impugnata con opposizione. La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Reati a danno di una comunione ereditaria; decreto di non luogo a procedere; diritto di querela e legittimazione ricorsuale di ogni singolo membro della comunione ereditaria179 citazioni
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2Nozione di danneggiato in caso di rissa102 citazioni
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3Decreto di abbandono parziale; principio "ne bis in idem"; completamento dell'accusa dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale24 citazioni
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4Rimedio giuridico esperibile in caso di abbandono implicito18 citazioni
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5Forma della notificazione8 citazioni
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6Altre autorità a cui è possibile conferire diritti di parte5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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33 citazioni07/06/2016 · 33 citazioni de
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Nichtanhandnahme (fahrlässige Körperverletzung, Arbeitsunfall)27 citazioni
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23 citazioni15/07/2011 · 23 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.