Fatti
Il ricorrente A.X. presentò il 28 giugno 2013 una denuncia penale contro la sorella B.X. e propose richiesta di punizione per presunta appropriazione indebita di beni ereditari. Secondo la sua versione, dopo il decesso della madre comune avvenuto il 20 marzo 2013 in Portogallo, B.X. avrebbe prelevato illegalmente complessivamente circa 9.000 CHF da conti presso banche svizzere e avrebbe pagato con la carta di credito della defunta un importo di 75,05 CHF, arrecando così un danno alla comunione ereditaria.
Il 25 ottobre 2013 la Procura di Zurigo-Limmat dispose il provvedimento di non prosecuzione dell’indagine penale nei confronti di B.X. per mancanza di giurisdizione svizzera. Contro tale decisione A.X. propose ricorso il 28 ottobre 2013 al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, il quale tuttavia il 31 ottobre 2014 dichiarò inammissibile il ricorso poiché A.X. non era legittimato a proporlo. Il Tribunale superiore motivò tale decisione sostenendo che un singolo erede può agire solo congiuntamente agli altri membri della comunione ereditaria, salvo che tutti gli altri coeredi abbiano commesso o debbano commettere il reato. Poiché A.X. imputava il fatto alla sorella e non a tutti i coeredi, gli mancava la legittimazione a ricorrere.
A.X. propose quindi ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo l’annullamento della decisione del Tribunale superiore di Zurigo e l’ordine alla Procura di Zurigo-Limmat di aprire un’indagine penale. Il Tribunale superiore e B.X. rinunciarono a presentare osservazioni, mentre la Procura non si costituì. Il Tribunale federale giudicò pubblicamente la causa (art. 58 cpv. 1 LTF).
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare se un singolo erede possa proporre ricorso contro un provvedimento di non prosecuzione della Procura senza il concorso degli altri coeredi. Ha chiarito che rileva se l’erede sia da considerare direttamente danneggiato ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP e si sia costituito come parte civile. Irrilevante è invece se il reato sia stato commesso da un coerede o da un terzo.
Il giudice ha rilevato che, pur non avendo la comunione ereditaria personalità giuridica, i singoli coeredi sono titolari dei diritti patrimoniali della successione. In caso di reati a danno della comunione ereditaria, i singoli coeredi vanno considerati danneggiati ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso da un coerede o da un terzo. Il diritto di presentare richiesta di punizione spetta al singolo erede personalmente, in quanto si tratta di un diritto strettamente personale che non fa valere pretese sulla successione né dispone del patrimonio comune. La richiesta di punizione mira piuttosto a sanzionare il responsabile, la cui punizione è richiesta dallo Stato.
Il Tribunale federale ha sottolineato che l’impossibilità civilistica di far valere pretese sul patrimonio ereditario da soli non esclude la legittimazione a ricorrere nel procedimento penale. Il ricorrente, secondo quanto affermato, avrebbe visto leso un proprio bene giuridico protetto a seguito dei reati…