Fatti

Parti: X. (ricorrente), Y. (imputato), Ministero pubblico del Cantone di Vaud (Ministère public central du canton de Vaud).

Fatti: Dopo una lite tra X. e Y. il 1° luglio 2009, il Ministero pubblico ha condannato Y. per lesioni corporali e ingiuria e X. per lesioni corporali con un'ordinanza penale del 10 maggio 2011. X. ha fatto opposizione contro entrambe le sentenze, sostenendo che la commozione cerebrale da lui subita non costituisse una lesione corporale semplice. Il Ministero pubblico ha presentato denuncia contro X. presso il tribunale di polizia il 26 settembre 2011, mentre ha dichiarato esecutiva l'ordinanza penale contro Y., poiché quest'ultimo non aveva fatto opposizione. X. ha richiesto il rinvio del caso al tribunale di polizia, che con decisione del 19 ottobre 2011 ha respinto la richiesta, poiché la decisione del Ministero pubblico del 19 ottobre 2011 costituiva un'archiviazione implicita dell'accusa di lesioni corporali semplici, che poteva essere impugnata con ricorso e non con opposizione.

Means of recourse: X. ha presentato ricorso contro la decisione cantonale del 24 novembre 2011, che è stata respinta dal tribunale cantonale di appello il 15 dicembre 2011. X. ha quindi presentato un ricorso in materia penale presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha rilevato che l'archiviazione del procedimento penale deve avvenire mediante una decisione formale di archiviazione impugnabile. Se l'autorità di accusa, con un'ordinanza penale, sanziona solo una parte dei fatti contestati, deve emettere sia un'ordinanza penale che una decisione di archiviazione. In questo caso, il Ministero pubblico aveva emesso un'ordinanza penale che conteneva un'archiviazione implicita, il che non…