Art. 355 CPP

Procedura in caso di opposizione

1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima.
2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata.
3 Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:
  1. a. confermare il decreto d’accusa;
  2. b. abbandonare il procedimento;
  3. c. emettere un nuovo decreto d’accusa;
  4. d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura in caso di opposizione, mancata comparizione dopo la citazione, finzione del ritiro
    · 20/03/2014 · 61 citazioni Riassunto
  2. 2
    Opposizione al decreto d'accusa, procedura dinanzi al tribunale di primo grado, mancata comparizione al dibattimento, finzione del ritiro dell'opposizione
    · 11/04/2016 · 29 citazioni Riassunto
  3. 3
    Citazione a comparire dell'imputato all'estero
    · 27/03/2014 · 24 citazioni Riassunto
  4. 4
    Emanazione di un nuovo decreto d'accusa in seguito all'opposizione interposta contro un primo decreto d'accusa; obbligo di interporre nuovamente opposizione contro il secondo decreto d'accusa
    · 26/09/2019 · 15 citazioni Riassunto
  5. 5
    Procedura dinanzi alle autorità penali delle contravvenzioni
    · 25/09/2014 · 13 citazioni Riassunto
  6. 6
    Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)
    · 16/12/2014 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.