Art. 355 CPP
Procedura in caso di opposizione
1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima.
2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata.
3 Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:
- a. confermare il decreto d’accusa;
- b. abbandonare il procedimento;
- c. emettere un nuovo decreto d’accusa;
- d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura in caso di opposizione, mancata comparizione dopo la citazione, finzione del ritiro61 citazioni
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2Opposizione al decreto d'accusa, procedura dinanzi al tribunale di primo grado, mancata comparizione al dibattimento, finzione del ritiro dell'opposizione29 citazioni
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3Citazione a comparire dell'imputato all'estero24 citazioni
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4Emanazione di un nuovo decreto d'accusa in seguito all'opposizione interposta contro un primo decreto d'accusa; obbligo di interporre nuovamente opposizione contro il secondo decreto d'accusa15 citazioni
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5Procedura dinanzi alle autorità penali delle contravvenzioni13 citazioni
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6Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni20/01/2017 · 15 citazioni de
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10 citazioni
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Nichteintreten auf Einsprache; Rückzugsfiktion (Art. 355 Abs. 2 StPO)6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.