Fatti
Il 22 ottobre 2015 si è verificato un incidente stradale in cui era coinvolto X. in qualità di conducente di un'autovettura. Il Ministero pubblico del Cantone di Sciaffusa ha emesso il 30 giugno 2016 un decreto penale di condanna nei confronti di X. per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale per mancato rispetto di un segnale luminoso. X. ha presentato opposizione a tale decreto penale di condanna il 15 luglio 2016.
Successivamente, il Ministero pubblico ha emesso il 13 luglio 2017 un nuovo decreto penale di condanna, identico al primo per quanto riguarda la colpevolezza e la pena, ma contenente una motivazione e aumentando le spese processuali a CHF 1'000. X. ha presentato opposizione a questo secondo decreto penale di condanna il 5 ottobre 2017.
Il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha stabilito la validità del secondo decreto penale di condanna e non è entrato nel merito dell'opposizione di X. Il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha respinto il ricorso di X.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il Ministero pubblico aveva semplicemente corretto o integrato il decreto penale di condanna originale del 30 giugno 2016, anziché emettere un nuovo decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 355 cpv. 3 lett. c CPP. Le modifiche riguardavano l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili e una descrizione più dettagliata dei fatti, senza cambiare il verdetto di colpevolezza o la sanzione.
Poiché il Ministero pubblico aveva mantenuto…