Fatti
Il caso riguarda un decreto d'accusa emesso dalla Sezione della circolazione nei confronti di A. per una contravvenzione alla legge sulla circolazione stradale. A. ha presentato opposizione al decreto, che è stata quindi trasmessa alla Pretura penale per il procedimento dibattimentale.
Il Presidente della Pretura penale ha citato le parti al dibattimento, ma l'invio postale raccomandato contenente la citazione non è stato ritirato dall'imputato entro il periodo di giacenza presso l'ufficio postale. Il 10 settembre 2015, constatando l'assenza ingiustificata dell'opponente, il Presidente ha considerato ritirata l'opposizione e ha stralciato il procedimento penale.
A. ha impugnato questa decisione, sostenendo di non aver ricevuto la citazione e di non essere quindi a conoscenza della data del dibattimento. La Corte cantonale ha respinto il reclamo, e A. ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte cantonale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la finzione legale del ritiro dell'opposizione prevista dall'art. 356 cpv. 4 CPP può essere applicata solo se l'imputato era effettivamente a conoscenza della citazione e delle conseguenze della sua mancata comparizione. Nel caso in esame, poiché l'invio postale contenente la citazione non era stato ritirato dall'imputato, egli non…