Art. 3 CPP
Rispetto della dignità umana e correttezza
1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2 Le autorità penali si attengono segnatamente:
- a. al principio della buona fede;
- b. al divieto dell’abuso di diritto;
- c. all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
- d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incitazione all'entrata illegale; aiuto in caso di stato di necessità; procedura Dublino159 citazioni
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2Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti95 citazioni
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3Mantenimento della carcerazione ordinata dal tribunale di primo grado; esigenze di motivazione87 citazioni
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4Procedura in caso di opposizione, mancata comparizione dopo la citazione, finzione del ritiro72 citazioni
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5Diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio dei coimputati (art. 147 cpv. 1 CPP)62 citazioni
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6Assunzione di prove al dibattimento in assenza del pubblico ministero; diritto a un tribunale indipendente e imparziale59 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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34 citazioni
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30 citazioni
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Strafverfahren; Verfahrenstrennung26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.