Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Commissariato del distretto di Bülach con ordine di condanna penale del 21 febbraio 2012 a una multa di CHF 400 per violazioni della legge sulla circolazione stradale. [X.] ha presentato tempestivamente opposizione contro l'ordine di condanna penale. Il Commissariato ha convocato [X.] per due interrogatori, ma egli non si è presentato senza giustificazione al secondo interrogatorio del 11 settembre 2012. Di conseguenza, il Commissariato ha constatato la passaggio in giudicato dell'ordine di condanna penale. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di [X.] contro tale decisione.

Legge

Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale superiore e rinvia il caso a quest'ultimo per un nuovo esame. Esso motiva come segue:

La finzione legale del ritiro dell'opposizione in caso di assenza ingiustificata dell'imputato all'interrogatorio viola il diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6 par. 1 CEDU. Affinché vi sia una rinuncia efficace al diritto di giudizio, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • L'imputato deve essere sufficientemente informato sulle conseguenze della sua assenza ingiustificata. La comunicazione standardizzata del Commissariato non era sufficiente a tal fine.
  • Deve esserci un motivo…