Art. 29a Cost.
Garanzia della via giudiziaria
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ricorso contro l'esito di un esame (nella fattispecie, per l'ottenimento del master in diritto) davanti al Tribunale federale115 citazioni
-
2Art. 30 cpv. 3 della legge ginevrina del 26 ottobre 1957 sulla polizia87 citazioni
-
3Autonomia comunale, garanzia della via giudiziaria e autonomia cantonale in materia di procedura; art. 50 cpv. 1 e art. 29a Cost.; § 238 PBG/ZH; § 20 cpv. 1 VRG85 citazioni
-
4Protezione giuridica contro la chiusura di un centro di raccolta rifiuti di una frazione di un comune; garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.). La garanzia della via giudiziaria presuppone una controversia giuri…62 citazioni
-
5Determinazione delle spese giudiziarie, principio di equivalenza62 citazioni
-
6Competenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo quale ultima autorità cantonale di ricorso nell'ambito di controversie afferenti l'esecuzione di pene e misure59 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
28 citazioni
-
28 citazioni08/06/2012 · 28 citazioni de
-
27 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.