Fatti

[A.] è stato arrestato e posto in detenzione il 30 novembre 2012. Il 30 gennaio 2013, il Tribunale di polizia di Ginevra lo ha riconosciuto colpevole di soggiorni illegali e di mancato rispetto di un'assegnazione a un luogo di residenza, e lo ha condannato a 6 mesi di pena detentiva. Il tribunale ha inoltre ordinato il mantenimento della detenzione di [A.] per una durata di 3 mesi in applicazione dell'art. 231 cpv. 1 CPP.

[A.] ha presentato un ricorso contro questa decisione presso la Camera penale di ricorso della Corte di giustizia di Ginevra, lamentando in particolare una violazione del suo diritto di essere ascoltato. Il 20 febbraio 2013, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso e confermato il mantenimento della detenzione di [A.] per motivi di sicurezza.

[A.] ha quindi adito il Tribunale federale con un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento della decisione e il suo immediato rilascio.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che il mantenimento della detenzione per motivi di sicurezza ordinato dal Tribunale di polizia dovesse essere oggetto di una decisione motivata per iscritto separata dalla sentenza sul merito, conformemente all'art. 226 cpv. 2 CPP.

Infatti, secondo la giurisprudenza, la decisione di mantenimento della detenzione deve essere notificata per iscritto e brevemente motivata nel più breve tempo possibile, affinché il condannato…