Fatti

Il Tribunale federale si è pronunciato nel procedimento di ricorso (1B_264/2012 del 10 ottobre 2012) su una decisione del Tribunale superiore del Cantone di Berna (Camera di ricorso in materia penale) del 13 aprile 2012. Oggetto del ricorso era il diniego del diritto di partecipazione dell’imputato e del suo difensore d’ufficio all’assunzione di prove da parte dei suoi due coimputati nell’ambito di un’indagine penale per furto, condotta dalla Procura regionale Emmental-Oberaargau.

L’imputato aveva presentato il 19 gennaio 2012 e il 26 gennaio 2012 istanze per partecipare all’assunzione di prove, respinte dalla Procura con provvedimenti del 13 gennaio 2012 e del 26 gennaio 2012. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha annullato tali provvedimenti e riconosciuto all’imputato il diritto di partecipazione. Contro tale decisione la Procura generale del Cantone di Berna ha proposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui concerne il diritto di partecipazione dell’imputato.

L’imputato aveva già subito un’assunzione di prove da parte della Procura (ai sensi dell’art. 224 cpv. 1 CPP) ed era in custodia cautelare, con i motivi di custodia tra l’altro fondati sulla pericolo di collusione. La Procura generale sosteneva che la partecipazione dell’imputato e del suo difensore all’assunzione di prove da parte dei coimputati avrebbe potuto alterare i risultati probatori, in particolare attraverso accordi o avvertimenti ai complici.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la legittimità della decisione impugnata e ha respinto il ricorso della Procura generale. La questione giuridica centrale riguardava l’interpretazione del diritto di partecipazione ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP, in particolare se esso comprenda anche la partecipazione all’assunzione di prove da parte di coimputati e a quali condizioni siano ammesse eccezioni.

Principio della pubblicità delle parti e sistematica del CPP: Il Tribunale federale ha chiarito che il diritto di partecipare all’assunzione di prove ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP vale in linea di principio anche per l’assunzione di prove da parte di coimputati. La disposizione dell’art. 146 cpv. 1 CPP in materia di assunzione separata di prove da parte di più persone non costituisce un’eccezione autonoma al diritto di partecipazione, bensì serve principalmente a garantire l’accertamento imparziale dei fatti e a prevenire la collusione. I diritti di partecipazione delle parti sono disciplinati separatamente nell’art. 147 CPP e possono essere limitati solo alle condizioni previste dalla legge (ad esempio, ai sensi dell’art. 108 CPP). Le prove assunte in violazione dell’art. 147 cpv. 1 CPP non sono utilizzabili (art. 147 cpv. 4 CPP).

Nessuna eccezione ammissibile nel caso di specie: La Procura generale ha fondato il diniego della partecipazione sull’art. 146 cpv. 1 CPP (assunzione separata di prove) e sull’art. 108 cpv. 1 lett. a CPP (sospetto di abuso del diritto). Il Tribunale federale ha respinto entrambi gli argomenti. Da un lato, l’art. 146 cpv. 1 CPP non costituisce una base autonoma per escludere la pubblicità delle parti. Dall’altro, non sussistevano elementi concreti a sostegno di un abuso del diritto ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. a CPP. La mera possibilità che l’imputato potesse adattare il proprio comportamento processuale alle dichiarazioni dei coimputati non era…