Art. 146 CPP
Interrogatorio di più persone e confronti
1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
- a. vi è un conflitto di interessi; oppure b. nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti66 citazioni
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2Diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio dei coimputati (art. 147 cpv. 1 CPP)28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Teilnahme an Einvernahmen, Beizug eines Dolmetschers13 citazioni
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Strafverfahren; Teilnahmerechte bei Einvernahmen13 citazioni
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Schwere Körperverletzung; Teilnahmerechte; Willkür, Unschuldsvermutung etc.10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.