Art. 146 CPP

Interrogatorio di più persone e confronti

1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
  1. a. vi è un conflitto di interessi; oppure b. nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti
    · 10/10/2012 · 66 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio dei coimputati (art. 147 cpv. 1 CPP)
    · 18/05/2015 · 28 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Teilnahme an Einvernahmen, Beizug eines Dolmetschers
    · 04/12/2012 · 13 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; Teilnahmerechte bei Einvernahmen
    · 10/10/2012 · 13 citazioni de Riassunto
  • Schwere Körperverletzung; Teilnahmerechte; Willkür, Unschuldsvermutung etc.
    · 13/09/2018 · 10 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.