Fatti
Il ricorrente [X.] è stato accusato dalla Procura pubblica di Basilea Città di aver, il 11 marzo 2014, dopo una discussione verbale, colpito con un pugno al volto il suo conoscente paterno [A.] (querelante privato), il quale è caduto a terra. Successivamente, il ricorrente ha colpito con un calcio al volto il querelante privato, rimasto a terra, per poi allontanarsi senza prestare ulteriore soccorso. In conseguenza delle lesioni, il querelante privato ha quasi completamente perso la vista all’occhio destro. Il Tribunale penale a tre giudici del Cantone di Basilea Città ha condannato il ricorrente, il 30 marzo 2015, per lesioni personali gravi a una pena detentiva condizionale di 20 mesi e al pagamento di una somma a titolo di riparazione morale di 30.000 franchi a favore del querelante privato. La Corte d’appello del Cantone di Basilea Città ha confermato la sentenza il 9 novembre 2016.
Il ricorrente, con il suo ricorso al Tribunale federale, ha denunciato la violazione del suo diritto di partecipazione, poiché egli e il suo difensore non hanno potuto assistere all’audizione del querelante privato come persona informata dei fatti, svoltasi il 19 maggio 2014. Inoltre, ha contestato la qualificazione giuridica del fatto come lesioni personali gravi con dolo eventuale ai sensi dell’art. 122 cpv. 2 CP e ha richiesto una condanna per lesioni personali gravi colpose. La Procura pubblica di Basilea Città e la Corte d’appello di Basilea Città hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Il querelante privato non è stato sentito in modo valido.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l’eccezione di violazione del diritto di partecipazione ai sensi dell’art. 147 CPP. Ha confermato che il diritto delle parti di partecipare all’assunzione delle prove da parte della Procura pubblica e dei tribunali è garantito in via di principio in modo esaustivo a partire dall’apertura dell’indagine da parte della Procura. Restrizioni a tale diritto sono possibili solo in presenza di presupposti rigorosi, segnatamente quando sussiste un concreto pericolo di collusione che potrebbe compromettere lo scopo dell’indagine. Il semplice pericolo astratto di pregiudizio dell’interesse del procedimento non è sufficiente per limitare il diritto di partecipazione. Nel caso di specie, l’audizione del querelante privato come persona informata dei fatti è stata effettuata dopo l’apertura dell’indagine da parte della Procura, senza che fosse stato dimostrato un concreto pericolo di collusione. Tuttavia, la precedente istanza aveva addotto motivi concreti per giustificare l’assunzione separata della prova, al fine di verificare la credibilità delle accuse. Il Tribunale federale non ha ravvisato alcuna violazione del diritto di partecipazione e ha ritenuto la ricostruzione del fatto operata dalla precedente istanza non arbitraria.
Successivamente, il Tribunale federale ha valutato l’eccezione di errata sussunzione del fatto sotto il profilo soggettivo. Il ricorrente aveva sostenuto che dalla mera conoscenza del rischio di una lesione personale grave non si potesse desumere il dolo eventuale. Il Tribunale federale ha ricordato che il dolo eventuale sussiste quando l’autore considera possibile il verificarsi dell’evento e lo accetta. La precedente istanza aveva accertato che il ricorrente aveva inferto al querelante privato, anziano e con difficoltà di deambulazione, un pugno al volto di notevole violenza, il che rendeva evidente il rischio di una lesione grave. Alla luce della gravità delle possibili conseguenze e delle circostanze concrete del fatto, la precedente istanza…