Art. 64 LTF
Gratuito patrocinio
1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un’indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3 La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l’articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell’istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4 Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Concessione parziale dell'assistenza giudiziaria266 citazioni
-
2Assistenza giudiziaria, condizione delle probabilità di successo117 citazioni
-
3Requisiti per la designazione di un'avvocata attiva per un'organizzazione di pubblica utilità quale patrocinatrice d'ufficio92 citazioni
-
4Modifica del contributo di mantenimento dovuto al coniuge per la durata della procedura di divorzio; obbligo di versare un anticipo spese36 citazioni
-
5Assistenza giudiziaria; assunzione di prove a titolo cautelare36 citazioni
-
6Concessione parziale dell'assistenza giudiziaria34 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
412 citazioni
-
Besuchsrecht59 citazioni
-
45 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.