Art. 101 CPP
Esame degli atti di un procedimento pendente
1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108.
2 Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti265 citazioni
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2Diritto di partecipare all'interrogatorio di altri imputati149 citazioni
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3Diritto dell'imputato di partecipare all'interrogatorio dei coimputati (art. 147 cpv. 1 CPP)145 citazioni
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4Rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove144 citazioni
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5Rifiuto di autorizzare l'esame degli atti a persone chiamate a fornire informazioni53 citazioni
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6Diritto di partecipare all'assunzione delle prove e diritto al confronto; inutilizzabilità, a carico dell'imputato, di interrogatori svolti senza rispettare il suo diritto di partecipare, nonostante la successiva riassu…32 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Schwere Körperverletzung; Teilnahmerechte; Willkür, Unschuldsvermutung etc.53 citazioni
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Veruntreuung usw.; Verfahrenseinheit; Teilnahmerechte; faires Verfahren41 citazioni
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30 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.