Fatti

Tra il 23 e il 24 aprile 2010, X. e Y., alunni della scuola Z., hanno subito una caduta mortale durante una festa organizzata da un gruppo di studenti. Il Ministero pubblico dell'arrondissement dell'Est vaudois ha citato A. (direttore della scuola Z.), B. (responsabile del campus) e C. (responsabile della facoltà) per comparire in qualità di persone chiamate a fornire informazioni. Gli interessati hanno richiesto di consultare l'intero fascicolo prima del loro interrogatorio. Il Ministero pubblico ha respinto questa richiesta con decisione del 1° marzo 2011. LNA Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale del cantone di Vaud ha riformato questa decisione, autorizzando gli interessati a consultare il fascicolo prima del loro interrogatorio. Il Ministero pubblico centrale del cantone di Vaud ha presentato ricorso al Tribunale federale, che ha accolto il ricorso e confermato LNA decisione del 1° marzo 2011.

Legge

Le persone chiamate a fornire informazioni sono considerate come partecipanti alla procedura e possono essere assimilate a parti se sono direttamente colpite nei loro diritti (art. 105 cpv. 2 CPP). Tuttavia, LNA semplice convocazione a un interrogatorio non costituisce una violazione diretta, immediata e personale dei diritti di queste persone. LNA consultazione del fascicolo prima del primo interrogatorio non è quindi necessaria per LNA tutela dei loro interessi.

L'art. 101 cpv. 1 CPP prevede che le parti possano consultare il fascicolo al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e l'amministrazione delle prove essenziali. Nel caso specifico, nessun imputato è stato ancora interrogato e le prove essenziali non sono state amministrate. LNA formulazione aperta dell'art. 101 cpv. 1 CPP conferisce un certo potere di…