Fatti
Il ricorrente A. è stato assolto dal Tribunale distrettuale di Dietikon il 31 agosto 2020 dall’accusa di grave violazione delle norme sulla circolazione stradale ed è stato risarcito con una somma di Fr. 200.– per l’ingiusta detenzione subita.
La Procura di Winterthur/Unterland ha proposto appello avverso tale sentenza. L’Alta Corte del Cantone di Zurigo ha condannato A. il 26 ottobre 2021 per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale, infliggendogli una pena detentiva condizionale di dodici mesi, con detrazione della custodia cautelare già scontata.
L’Alta Corte si è basata, in particolare, sulle dichiarazioni dei coimputati B.B. e C.B., rese in assunzioni di prove delegate alla polizia e alla procura. Tali assunzioni di prove sono state effettuate in assenza del ricorrente o del suo difensore, nonostante il procedimento nei confronti dei tre coimputati fosse ancora comune. Il giudice di primo grado ha ritenuto che le dichiarazioni dei coimputati dimostrassero il consenso del ricorrente alla realizzazione di una ripresa video che documentava l’incidente. Tale consenso avrebbe reso utilizzabile la ripresa video, che è stata utilizzata come principale mezzo di prova per la condanna.
Il ricorrente ha eccepito dinanzi al Tribunale federale che le dichiarazioni dei coimputati fossero inutilizzabili per mancato rispetto del suo diritto di partecipazione ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che una successiva confutazione nel corso del dibattimento principale sanasse la violazione del diritto di partecipazione. Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe addotto la possibilità di separazione del procedimento come giustificazione per la mancata partecipazione, nonostante al momento delle assunzioni di prove il procedimento fosse ancora comune.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la portata del diritto di partecipazione ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP, che conferisce alle parti il diritto di essere presenti durante le assunzioni di prove da parte della procura e dei tribunali e di porre domande. Tale diritto costituisce una concretizzazione del diritto di essere sentiti (art. 107 cpv. 1 lett. b CPP) e può essere limitato solo nei casi previsti dalla legge. Secondo l’art. 147 cpv. 4 CPP, le prove assunte in violazione di tale diritto di partecipazione non possono essere utilizzate a svantaggio della parte che non era presente.
Il Tribunale federale ha sottolineato che il diritto di partecipazione ai sensi dell’art. 147 CPP va oltre il diritto di confutazione ai sensi dell’art. 6 n. 3 lett. d CEDU. Mentre il diritto di confutazione richiede un’unica opportunità di confutare i testimoni a carico, l’art. 147 CPP garantisce un diritto di partecipazione e di porre domande in tutte le assunzioni di prove. Una successiva confutazione non può quindi sanare la violazione del diritto di partecipazione, poiché ciò contrasterebbe con il chiaro tenore letterale e la volontà del legislatore, che intende rafforzare il diritto di partecipazione come contrappeso alla posizione forte della procura nella fase preliminare del procedimento.
Il giudice di primo grado aveva sostenuto che le dichiarazioni dei coimputati fossero divenute utilizzabili grazie alla successiva confutazione nel corso del dibattimento principale. Il Tribunale federale ha respinto tale argomento e ha chiarito che l’utilizzabilità di un’assunzione di prove effettuata in violazione del diritto di partecipazione non può essere ripristinata da una successiva…