Art. 107 CPP

Diritto di essere sentiti

1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
  1. a. esaminare gli atti;
  2. b. partecipare agli atti procedurali;
  3. c. far capo a un patrocinatore;
  4. d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
  5. e. presentare istanze probatorie.
2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti
    · 10/10/2012 · 244 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove
    · 25/10/2017 · 187 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto di partecipare all'interrogatorio di altri imputati
    · 01/09/2014 · 126 citazioni Riassunto
  4. 4
    Apertura dell'istruzione penale
    · 04/11/2014 · 53 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto di partecipare all'assunzione delle prove e diritto al confronto; inutilizzabilità, a carico dell'imputato, di interrogatori svolti senza rispettare il suo diritto di partecipare, nonostante la successiva riassu…
    · 05/06/2024 · 46 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto di essere sentito in merito al perito e ai quesiti peritali; rinuncia
    · 12/01/2022 · 42 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.