Art. 107 CPP
Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:
- a. esaminare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. far capo a un patrocinatore;
- d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- e. presentare istanze probatorie.
2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti244 citazioni
-
2Rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove187 citazioni
-
3Diritto di partecipare all'interrogatorio di altri imputati126 citazioni
-
4Apertura dell'istruzione penale53 citazioni
-
5Diritto di partecipare all'assunzione delle prove e diritto al confronto; inutilizzabilità, a carico dell'imputato, di interrogatori svolti senza rispettare il suo diritto di partecipare, nonostante la successiva riassu…46 citazioni
-
6Diritto di essere sentito in merito al perito e ai quesiti peritali; rinuncia42 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Konfrontations- und Teilnahmerecht54 citazioni
-
48 citazioni
-
Schwere Körperverletzung, Beweisverwertungsverbot42 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.